Sono 1.267 i finanzieri, appartenenti a 46 sezioni aeronavali di 15 regioni, a ricorrere al Tar contro il Comando Generale per l’indennità per servizi esterni (che ammonta a circa 150 euro mensili): nove ricorsi sono stati già depositati, mentre altri 15 stanno per essere depositati in due successive tranche in questi giorni. Il trattamento economico era stato riformato nel maggio 2016 dal generale Saverio Capolupo a pochi giorni dal passaggio di consegne del comando della Guardia di Finanza al generale Giorgio Toschi e dalla sua nomina nel Consiglio di Stato. Nello scorso ottobre in risposta alla diffida a pagare l’indennità – presentata da oltre mille finanzieri – il Comando Generale della Guardia di Finanza aveva fatto sapere che avrebbe emanato “a breve una apposita circolare” che doveva disciplinare nuovamente la materia “anche in considerazione delle aspirazioni degli interessati”. Le regioni dei ricorrenti sono Abruzzo, Molise, Lazio, Puglia, Marche, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Calabria, Sardegna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria.

Tra le disposizioni applicative introdotte dal nuovo Compendio del trattamento economico accessorio che hanno scatenato le rimostranze dei finanzieri c’è quella di “non considerare esterne le attività di servizio eseguite in luoghi di lavoro che pur non facendo parte dell’immobile sede del reparto ne costituiscano pertinenza (ormeggi, garitte e hangar)”, pur essendo spesso distanti chilometri dagli uffici di reparto; nel caso specifico risulta contestabile, secondo i militari, in base all’articolo 817 del codice civile, qualificare come pertinenza un’opera autonoma dall’immobile principale e, spesso, di proprietà di altri soggetti.
I finanzieri contestano, tra gli altri requisiti richiesti dal nuovo Compendio, l’esclusione dell’indennità per l’esecuzione di servizi “aventi natura sporadica o occasionale” come ad esempio la manutenzione periodica dei mezzi (riparazione, carenaggio presso cantieri navali), eseguiti tutti ‘a cielo aperto’ con qualsiasi condizione meteo giornaliera; il fatto di considerare “il naviglio o i velivoli ricompresi tra le ‘sedi esterne’ solo durante i periodi di navigazione’, escludendo quindi tutta una serie di servizi a bordo (Comandata, Pronti a muovere, approntamento e riassetto dell’unità) necessaria a preparare il mezzo per essere operativo; quest’ultima circostanza può incidere anche sul mancato riconoscimento dell’indennità, considerando la necessità di un servizio della durata minima non inferiore a tre ore continuative.