Home Attualità Bari calcio, la Procura rinuncia alla richiesta di fallimento

Bari calcio, la Procura rinuncia alla richiesta di fallimento

«L'atto di sostegno finanziario recepisce le condizioni dell'Ufficio del pm»

La Procura di Bari ha rinunciato alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta nei confronti di Ssc Bari spa avanzata il 7 luglio 2026. Per l’Ufficio del pubblico ministero, l’atto di sostegno finanziario della società controllante Filmauro del 24 settembre 2026 “recepisce, nella sostanza e nella forma, le condizioni indicate dall’Ufficio”.

L’udienza per decidere sul fallimento e sulla nomina di un curatore era fissata, dinanzi al Tribunale civile di Bari, per il primo ottobre.

La revoca della richiesta di fallimento è stata decisa dalla Procura dopo la delibera del Cda di Filmauro Srl del 24 settembre 2026. La società controllante si è impegnata per iscritto (con un atto “irrevocabile” e “diretto ai creditori”) fissando “un importo massimo complessivo di 11.100.000 euro, corrispondente al fabbisogno della gestione corrente quantificato dal budget di tesoreria della stagione 2026/2027, con obbligo di integrazione entro sessanta giorni dall’approvazione del budget 2027/2028 ove il fabbisogno effettivo dovesse risultare eccedente tale importo”. In questo modo – ritengono i pm – ha soddisfatto le richieste della Procura. La delibera, inoltre, “scandisce le erogazioni secondo scadenze certe – euro 2.000.000 entro il 31 ottobre 2026 ed euro 1.000.000 entro l’ultimo giorno di ciascun mese da novembre 2026 a giugno 2027, oltre alla tranche di euro 1.100.000 già versata il 30 luglio 2026 – somme esigibili senza richiesta né costituzione in mora”.

Per effetto della delibera societaria – ritiene la Procura – i creditori di Ssc Bari Spa “dispongono oggi di ciò che, allo stato degli atti in cui la domanda è stata proposta e coltivata, mancava: una risorsa determinata, a scadenze certe e non postergata, su cui soddisfarsi”; è dunque “soddisfatto il criterio che l’Ufficio aveva posto a fondamento del giudizio, e la continuità aziendale risulta ora presidiata in funzione, e non a spese, della tutela del ceto creditorio”. Per questi motivi la Procura ha rinunciato alla richiesta di fallimento che – si legge negli atti – “è la conseguenza esclusiva di fatti sopravvenuti, adottati dalla controllante nel corso del giudizio, all’esito e in conformità delle indicazioni dell’Ufficio; essa non implica alcuna rivalutazione dei presupposti della domanda al momento della sua proposizione, né acquiescenza alle tesi difensive della resistente”.

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